STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE M.A.D.I.
MACCHINE AGRICOLE DI IERI
ART. 1) E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione tra gli amatori di macchine agricole d’epoca, denominata M.A.D.I. – Macchine Agricole di Ieri
ART. 2) L’Associazione ha sede in Forlì, attualmente in via Minarda, 2.
Il trasferimento di sede nell’ambito della Provincia di Forlì non costituisce modifica del presente Statuto ed è demandato alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.
ART. 3) L’Associazione si propone come scopo:
- di riunire ed associare tra loro tutti gli amatori di macchine agricole d’epoca, siano esse semoventi o trainate;
- di promuovere raduni, mostre ed altre attività culturali e ricreative aventi come oggetto macchine ed attrezzature agricole d’epoca;
- di curare e promuovere la conservazione ed il restauro delle suddette macchine ed attrezzature agricole come patrimonio culturale e storico delle singole regioni italiane.
L’Associazione potrà aderire ad altri organismi nazionali o internazionali aventi scopi e fini analoghi.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’Associazione potrà compiere qualsiasi attività anche di carattere patrimoniale.
ART. 4) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche od Enti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, abbiano la loro residenza o sede nel territorio dello Stato e si impegnino a partecipare alle attività sociali.
La qualifica di socio si perde per dimissione o per espulsione. L’espulsione viene deliberata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che si rendano morosi di oltre tre mesi nel pagamento delle quote associative o che danneggino il sodalizio col loro comportamento.
ART. 5) Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative annue versate dai soci, dai contributi dei soci, Enti pubblici e privati, dai proventi di manifestazioni, da elargizioni, lasciti e donazioni disposti a favore dell’Associazione e da qualunque altro bene che in qualsivoglia modo pervenga in proprietà dall’Associazione stessa.
ART. 6) Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio a cura del Consiglio Direttivo verrà predisposto il bilancio consuntivo dell’anno trascorso ed il preventivo per l’anno successivo, da presentare all’Assemblea entro il primo quadrimestre dell’anno successivo alla chiusura per la necessaria approvazione.
ART. 7) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ART. 8) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per il rinnovo delle cariche sociali e per la discussione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno, nonché quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea Straordinaria verrà convocata ogni qualvolta si renda necessario procedere alla modifica del presente Statuto.
Per la validità delle riunioni Assembleari ordinarie è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Per le Assemblee Straordinarie è sempre necessaria la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza degli iscritti.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non ricopra cariche in seno all’Associazione.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.
ART. 9) Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabili da tre a nove, scelti dall’Assemblea tra tutti gli iscritti. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono anche essere riunite nella stessa persona.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo rinnova i propri membri un terzo ogni anno.
Per i primi due anni dalla data di approvazione del presente Statuto i membri da rinnovare verranno estratti a sorte.
I consiglieri che senza giustificato motivo, da riconoscere valido da Consiglio con giudizio insindacabile, disertino le riunioni consiliari per tre volte consecutive decadranno automaticamente dalla carica.
In ogni caso di decadenza o di cessazione dalla carica di consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. In tale evenienza il nuovo consigliere resterà in carica per un periodo pari a quello in cui sarebbe restato in carica il consigliere decaduto o cessato.
Ogni consigliere non ha diritto di voto nelle decisioni che abbiano attinenza alla propria persona.
ART. 10) Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione, ivi compresa la determinazione delle quote associative annuali. Tutte le delibere del Consiglio, come quelle dell’Assemblea dovranno risultare da appositi verbali trascritti in appositi registri e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e da un Consigliere.
ART. 11) Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, da attuazione alle deliberazioni del Consiglio e compie, in caso di urgenza tutti gli atti di amministrazione e gestione che sottoporrà successivamente all’approvazione e ratifica del Consiglio.
In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 12) Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, Cura la corrispondenza dell’Associazione e collabora col Presidente nell’attuazione delle delibere consiliari e nella predisposizione ed organizzazione dell’attività associativa.
ART. 13) Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative e di somme, effettua pagamenti, riferisce periodicamente al Consiglio sulla consistenza patrimoniale dell’Associazione e predispone bilanci da sottoporre all’Assemblea annuale.
ART. 14) I soci receduti, dimissionari od espulsi per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto sui beni dell’Associazione.
ART. 15) In caso di scioglimento dell’Associazione i beni dell’Associazione, una volta liquidate tutte le passività, dovranno essere devoluti in opere di beneficenza secondo le indicazioni che ne farà il Consiglio Direttivo in carica al momento.
ART. 16) Per quanto non previsto valgono le consuetudini locali e le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.